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Bombolone GPL in comodato: a chi spetta la rimozione, e cosa dice davvero il decreto del 1998

5 min di lettura

Il serbatoio GPL in giardino quasi sempre non è tuo ma del fornitore. Una norma del 1998 mette le spese di rimozione a carico di chi l'ha dato in comodato e dichiara nulla ogni clausola contraria, ma sta in un comma scritto per i contratti di allora. Cosa vale per tutti, cosa resta discusso, e come muoversi prima di pagare una fattura.

Veduta di un impianto industriale

Passi al metano, installi una pompa di calore, vendi la casa: il bombolone del GPL interrato in giardino non serve più. La prima domanda, prima ancora di quanto costa, è di chi sia. E per i serbatoi di GPL la risposta è diversa da quella delle cisterne di gasolio: nella maggior parte delle utenze domestiche il serbatoio è della società che ti vende il gas, installato in comodato d'uso o in locazione.

Lo puoi verificare in un minuto. Il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, all'articolo 16, comma 7, prescrive che «sui serbatoi installati presso l'utenza è chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice». Leggi la targa sul serbatoio o sul coperchio del pozzetto, poi cerca il contratto: sono i due documenti che decidono il resto.

Cosa dichiarano di fare, su 512 imprese che abbiamo letto una per una
Smaltimento rifiuti speciali435Bonifica cisterne gasolio391Rimozione cisterna gasolio interrata370Bonifica terreni contaminati167Caratterizzazione ambientale91Rimozione bombolone GPL interrato19

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 29 ottobre 2026.

La norma che tutti citano

La regola che le associazioni dei consumatori richiamano più spesso è l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, intitolato «Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL», ancora presente nel testo vigente su Normattiva. Il suo comma 2 contiene questa frase: chi ha concesso in comodato il serbatoio ha «la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente».

Detta così, sembra chiudere la questione. Ma va letta con il suo contesto, ed è giusto dirlo. Quella frase sta in un comma che riguarda i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto del 1998: il primo periodo del comma 2 stabilisce che quei contratti dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 1998, altrimenti si intendevano risolti, e la frase sulla rimozione si apre con «a decorrere dalla predetta data». Se valga anche per i contratti firmati dopo è un punto su cui le letture non coincidono: c'è chi la considera una regola generale sui serbatoi in comodato, chi una disposizione transitoria. Non abbiamo trovato una norma successiva che sciolga il dubbio, e non te lo sciogliamo noi.

Cosa vale sicuramente per tutti i contratti

Il comma 1 dello stesso articolo, invece, non è transitorio, e dice tre cose utili. I contratti di fornitura di GPL in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo devono prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo di scegliere fra l'acquisto e la disponibilità, e non possono vincolarti all'acquisto di quantità predeterminate né all'acquisto in esclusiva. Quei contratti hanno durata non superiore a un anno e devono consentirti, alla scadenza, di cambiare l'opzione scelta all'inizio, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato, i contratti relativi al serbatoio hanno durata non superiore a due anni e devono predeterminare il prezzo, o i criteri per calcolarlo, se decidi di riscattarlo.

Per chi vuole uscire, quindi, le domande giuste sono: quando scade il contratto, che preavviso chiede, e se il contratto dice qualcosa sulle spese di rimozione. Una clausola che le mette a tuo carico, per un contratto recente, va confrontata con il comma 2 citato sopra: è il terreno su cui le associazioni dei consumatori assistono nelle contestazioni.

Non farlo riempire da altri, e non farlo aprire da altri

C'è un motivo per cui il serbatoio in comodato non si può semplicemente «girare» a un altro fornitore. L'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 128/2006 punisce con una sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro chi, senza autorizzazione del proprietario, travasa GPL in serbatoi di terzi concessi in comodato o in locazione ai consumatori, e il comma 8 applica la stessa sanzione ridotta di un terzo al comodatario che ha autorizzato il riempimento.

E c'è un motivo di sicurezza. Il serbatoio va svuotato e messo in sicurezza da chi è attrezzato per farlo, prima di qualunque scavo: il GPL è più pesante dell'aria, e un serbatoio «vuoto» contiene ancora gas. Lo abbiamo spiegato in dettaglio parlando di perché il GPL non è il gasolio.

Cosa resta a te anche quando il serbatoio non è tuo

Anche se la rimozione del recipiente spetta al fornitore, il giardino è tuo. Lo scavo, il ripristino del prato o della pavimentazione, lo smontaggio delle tubazioni fino all'abitazione e la chiusura dell'impianto interno sono voci che i contratti trattano in modi diversi, e che spesso finiscono in una fattura separata. Chiedi al fornitore per iscritto cosa comprende la rimozione e cosa no, prima di fissare la data.

Quanto costa

Non pubblichiamo cifre: per il recipiente in comodato il costo dipende dal contratto e dall'interpretazione della norma, per tutto il resto dallo stato dei luoghi. Quello che puoi fare è chiedere due preventivi separati, uno per ciò che il fornitore ritiene a suo carico e uno per ciò che resta a te, così le due cifre non si sommano a tua insaputa.

Domande frequenti

Come capisco se il serbatoio è mio? Dalla targa con la ragione sociale del distributore, obbligatoria per legge, e dal contratto: se c'è scritto comodato o locazione, il serbatoio è del fornitore.

Il fornitore può farmi pagare la rimozione? Per i contratti anteriori al 1998 il decreto lo esclude espressamente; per quelli successivi l'applicabilità della stessa regola è discussa. Leggi la clausola e, se la contesti, fatti assistere.

Posso farlo riempire da un'altra società? No, se il serbatoio è in comodato o in locazione: senza autorizzazione del proprietario è sanzionato anche il comodatario.

Cosa fare adesso

Prima trova la targa e il contratto, poi scrivi al fornitore chiedendo la rimozione e cosa comprende. Per tutto quello che resta a te — scavo, ripristino, smontaggio delle tubazioni, eventuali analisi del terreno — usa il modulo in fondo alla pagina: la richiesta arriva alle imprese della tua provincia che lavorano sui serbatoi interrati. Scrivi che si tratta di un serbatoio GPL in comodato, così il preventivo parte dalla situazione giusta. Nessun costo e nessun impegno.

Fonti: decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, articolo 10, commi 1 e 2, testo vigente consultato su Normattiva il 10 ottobre 2026; decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, articoli 16 e 18, testo vigente consultato su Normattiva lo stesso giorno. Le posizioni delle associazioni dei consumatori sull'applicabilità dell'articolo 10, comma 2, ai contratti successivi al 1998 sono richiamate come esistenti e non sono qui fatte proprie: non abbiamo trovato pronunce o provvedimenti pubblici che chiudano la questione.

Ti serve un'impresa?

Descrivi il tuo serbatoio: la leggiamo noi e la giriamo alle imprese della tua provincia. Nessun costo, nessun impegno.

Di' capacita' del serbatoio, cosa conteneva e quanto e' accessibile il punto: sono le tre cose che cambiano il preventivo.

Facoltativo, ma con il numero ti richiamano lo stesso giorno.

Anche approssimativo: serve a capire chi può prenderlo in carico.

La richiesta viene inoltrata alle imprese della zona. Nessun costo per te. Come trattiamo i dati.

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