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Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda: tre mesi o trenta metri cubi, e poi va chiamata la ditta

4 min di lettura

Tenere i rifiuti in azienda in attesa del ritiro è consentito senza autorizzazione, ma solo alle condizioni dell'articolo 185-bis del Testo unico ambientale: nel luogo di produzione, per categorie omogenee, e con un limite di tempo o di quantità scelto dal produttore. Le regole, scritte per chi deve organizzare i ritiri.

Veduta di un impianto industriale

Ogni azienda che produce rifiuti speciali ha un angolo del piazzale, un cassone, un'area coperta dove li accumula prima che passi il camion. Quell'angolo ha un nome giuridico preciso, deposito temporaneo prima della raccolta, e delle regole che decidono ogni quanto devi chiamare chi ritira. Fuori da quelle regole non è più un deposito temporaneo, ed è lì che nascono i problemi.

Le condizioni stanno nell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo in vigore dal 18 dicembre 2025. Il comma 3 è il motivo per cui conviene conoscerle: il deposito temporaneo effettuato alle condizioni dei commi 1 e 2 «non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente». La libertà c'è, ma è condizionata.

Cosa dichiarano di fare, su 512 imprese che abbiamo letto una per una
Smaltimento rifiuti speciali435Bonifica cisterne gasolio391Rimozione cisterna gasolio interrata370Bonifica terreni contaminati167Caratterizzazione ambientale91Rimozione bombolone GPL interrato19

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 29 ottobre 2026.

Dove: nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti

Il comma 1 dice che il raggruppamento dei rifiuti in vista del trasporto a un impianto di recupero o smaltimento si fa nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti». Non un magazzino dall'altra parte della città, non il piazzale di un'altra società del gruppo. Per gli imprenditori agricoli è ammesso anche il sito nella disponibilità della cooperativa agricola di cui sono soci; per i rifiuti da costruzione e demolizione e per alcune filiere previste da leggi specifiche, il deposito preliminare alla raccolta può farsi anche presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.

Quando: la scelta è tua, fra due regole

Il comma 2, lettera b), è quello che decide il calendario dei ritiri. I rifiuti vanno raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo una di due modalità alternative, «a scelta del produttore dei rifiuti»: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. E c'è un tetto in ogni caso: se nell'anno non si supera quel limite, il deposito temporaneo non può durare più di un anno.

La scelta conviene metterla per iscritto nelle procedure interne, perché da essa dipende come si legge il registro. Chi sceglie il criterio trimestrale deve dimostrare un ritiro almeno ogni tre mesi; chi sceglie quello quantitativo deve dimostrare di non aver superato i 30 metri cubi, o i 10 di pericolosi, prima del ritiro, e comunque di non aver tenuto nulla oltre l'anno.

Come: separati, imballati, etichettati

Le altre lettere del comma 2 dicono come. I rifiuti vanno raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle norme tecniche, e per i pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose che contengono. Imballaggio ed etichettatura seguono le norme sulle sostanze pericolose. I rifiuti con inquinanti organici persistenti hanno regole proprie, legate al regolamento europeo che li disciplina.

In pratica: un cassone dove finisce tutto insieme, fanghi oleosi con imballaggi e stracci, non è un deposito per categorie omogenee. È anche il modo più sicuro per trasformare un rifiuto non pericoloso in uno da trattare come pericoloso, con quello che costa.

Il registro tiene il conto

Il deposito temporaneo si dimostra con le carte. L'articolo 190 obbliga a tenere il registro cronologico di carico e scarico i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e quelli di rifiuti non pericolosi delle lettere c), d) e g) del comma 3 dell'articolo 184, cioè da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e, fra gli altri, da attività di trattamento dei rifiuti e depurazione delle acque; per i soli non pericolosi sono esonerati i produttori con non più di dieci dipendenti. Per i produttori le annotazioni vanno fatte almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico. È sul registro che si vede se il criterio scelto è stato rispettato.

Quanto costa

Non abbiamo fonti verificabili sui prezzi di ritiro. Possiamo dire cosa sposta il conto: frequenza dei passaggi, quantità per ritiro, codici dei rifiuti e distanza dell'impianto. Il criterio dei 30 metri cubi permette di fare meno viaggi più pieni; quello trimestrale dà un calendario fisso. Chiedi che il preventivo sia costruito sul criterio che hai scelto, non viceversa.

Domande frequenti

Posso tenere i rifiuti sei mesi se sono pochi? Sì, se hai scelto il criterio quantitativo e resti sotto i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 pericolosi; mai oltre un anno.

Posso portarli in un'altra mia sede in attesa del ritiro? Il deposito temporaneo è nel luogo di produzione, inteso come l'intera area in cui si svolge l'attività che li ha prodotti. Un'altra sede non lo è.

Serve un'autorizzazione per il deposito? No, se rispetti le condizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 185-bis.

Cosa fare adesso

Se i ritiri in azienda sono irregolari o il cassone si riempie prima del passaggio, conviene riorganizzare il servizio sul criterio giusto. Con il modulo in fondo alla pagina la richiesta arriva alle imprese della tua provincia che raccolgono e smaltiscono rifiuti speciali: indica i codici o il tipo di rifiuti, le quantità mensili e il criterio di deposito che vuoi seguire. Nessun costo e nessun impegno.

Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 183, comma 1, lettera bb), 185-bis e 190, testo vigente consultato su Normattiva il 10 ottobre 2026 (l'articolo 185-bis nella versione in vigore dal 18 dicembre 2025).

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