Il distributore di carburante dismesso: qui la caratterizzazione viene prima dello scavo, non dopo
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Per la rete carburanti il Testo Unico Ambientale rimanda a una procedura sua, scritta in un regolamento del 2015 che vale anche per la dismissione. Semplificata non vuol dire più leggera: cambia l'ordine delle cose, e chi scava prima di sapere cosa c'è sotto si trova dentro un procedimento senza i dati per uscirne.

Un piazzale con le pensiline smontate, due o tre chiusini di ferro annegati nell'asfalto, un locale gestore con le finestre murate. Chi si ritrova un ex distributore di carburante — perché lo ha comprato, perché lo ha ereditato, o perché è il titolare che chiude l'impianto — parte quasi sempre dalla stessa domanda della signora con la cisterna sotto il giardino: quanto costa togliere i serbatoi. È la domanda sbagliata, e non per una questione di prezzo.
Le differenze materiali si vedono subito. Sotto un impianto di distribuzione non c'è un serbatoio, ce ne sono diversi, spesso con prodotti diversi, collegati da una rete di tubazioni, pozzetti, separatori e caditoie che può aver perso in punti che non stanno sopra i serbatoi. I volumi non sono quelli di una cisterna domestica. L'area, quasi sempre, è già classificata come commerciale negli strumenti urbanistici, e questo sposta il metro con cui si giudica il terreno, perché l'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fissa le concentrazioni soglia di contaminazione proprio «in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti». Ma la differenza che conta davvero è procedurale.
Una procedura scritta apposta per la rete carburanti
L'articolo 242, comma 13-bis, del decreto 152/2006 dice una cosa sola e la dice in una riga: «Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4». Quel comma 4 prevede che il Ministero adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. Il regolamento che le contiene esiste dal 2015: è il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, «Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti».
Due dettagli di quel decreto vanno letti prima di firmare qualsiasi preventivo. Il primo è la definizione: l'articolo 2 chiama punto vendita carburanti «la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m2, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti», comprensiva delle strutture edilizie e impiantistiche presenti. Sopra quella soglia di superficie si esce dal regime speciale e si torna alla procedura ordinaria. Il secondo è l'articolo 5, comma 2, che estende espressamente il regime «alla dismissione di punti vendita di carburanti» e ai punti vendita con area di sedime inferiore ai mille metri quadrati. Non è una norma per gli impianti attivi soltanto: è scritta anche per il tuo piazzale spento.
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Perché il terreno si guarda prima
Nella dismissione di una cisterna domestica l'ordine mentale è: tolgo il serbatoio, e se sotto trovo qualcosa mi occupo del terreno. Qui l'ordine è rovesciato, e non per scelta dell'impresa. L'articolo 4, comma 1, del decreto 31/2015 stabilisce che «il superamento o il pericolo di superamento, anche per un solo parametro», delle concentrazioni soglia di contaminazione delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, o dei valori di fondo, deve essere comunicato dal soggetto responsabile, dal proprietario o dal gestore a comune, provincia e regione, indicando le misure di prevenzione o di messa in sicurezza d'emergenza adottate. Il fatto che fa scattare l'obbligo non è lo scavo: è il dato analitico. Se lo scavo arriva prima, l'obbligo scatta comunque, ma con il cantiere aperto e senza il quadro che serve a decidere.
Quel quadro lo dà la caratterizzazione, e il decreto la adatta alle dimensioni ridotte dei piazzali: l'articolo 3, comma 2, prevede che, se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilità di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni lo consentono, si realizzino almeno tre perforazioni da attrezzare a piezometri, con la lista dei parametri da ricercare rimandata all'Allegato 1 dello stesso decreto. Semplificato, qui, vuol dire che i criteri generali dell'Allegato 2 al Titolo V si applicano in forma adattata, non che si può saltare l'indagine.
Da lì in poi ci sono due uscite possibili, e le fissa l'articolo 4. Se le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza riportano i valori sotto le soglie, la comunicazione si aggiorna entro sessanta giorni con una relazione tecnica e un'autocertificazione di avvenuto ripristino, salvi i controlli della Provincia e dell'ARPA nei sessanta giorni successivi: quella comunicazione chiude il procedimento. Se invece la contaminazione resta, il comma 3 lascia scegliere fra due strade alternative: bonificare fino ai valori di soglia di contaminazione senza fare l'analisi di rischio, oppure bonificare fino alle concentrazioni soglia di rischio determinate con l'analisi di rischio condotta secondo i criteri semplificati dell'Allegato 2 del decreto. In entrambi i casi si presenta un progetto unico, che le autorità competenti approvano entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento.
Quello che questa procedura non risolve
Il decreto 31/2015 riguarda suoli e acque sotterranee. Non dice niente su come si smonta l'impianto, non sostituisce le autorizzazioni edilizie, e soprattutto non decide la sorte amministrativa dell'attività. L'autorizzazione all'esercizio di un impianto di distribuzione è comunale: lo stabilisce l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che la subordina anche al rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Lo stesso decreto, all'articolo 3, comma 2, affida ai comuni i provvedimenti conseguenti alla chiusura degli impianti non conformi «anche ai fini del ripristino delle aree». Tradotto: quanto tempo hai per smantellare, cosa devi comunicare e a chi, quali garanzie ti vengono chieste, dipende in larga misura dalla legge della tua Regione e dal regolamento del tuo Comune. Chiunque ti dica che «in Italia si fa così» sta descrivendo la prassi della provincia in cui lavora.
Un'ultima cosa che vale la pena sapere se l'impianto è ancora formalmente in esercizio: sempre l'articolo 1, comma 5, del decreto 32/1998 prevede che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale siano effettuate al collaudo e comunque non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Se in archivio hai i verbali di quelle verifiche, portali al primo sopralluogo: sono il primo pezzo del modello concettuale del sito, e costano zero.
Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 240, 242 (commi 1, 3 e 13-bis), 252 comma 4 e Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, testo vigente consultato su Normattiva; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, articoli 1, 2, 3, 4 e 5, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015, in vigore dal 7 aprile 2015; decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, articoli 1 e 3, testo vigente consultato su Normattiva. I termini e gli adempimenti per la chiusura e lo smantellamento degli impianti di distribuzione sono in larga parte materia regionale e comunale: si verificano alla Regione e al Comune competenti.
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