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Serbatoi Interrati

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L'azienda agricola smette col gasolio agricolo: prima si chiude la pratica, poi si tocca il serbatoio

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Il gasolio agricolo è carburante denaturato assegnato a quantità da un ufficio della tua Regione, e alla cessazione dell'attività va dichiarato entro trenta giorni dicendo a chi passa il prodotto rimasto. Solo dopo comincia il discorso serbatoio — e per le aree agricole la bonifica ha un regolamento suo, con soglie diverse da quelle di tutti gli altri.

Agricoltore guarda la vecchia cisterna del gasolio agricolo accanto al fienile, con il trattore sullo sfondo

Dietro il capannone delle macchine c'è la cisterna del gasolio, interrata o seminterrata, con il suo erogatore e il suo libretto in un cassetto. Ha funzionato per trent'anni. Adesso l'azienda chiude, oppure passa al contoterzista, oppure semplicemente i trattori sono due e non serve più tenere mille litri sotto terra. La domanda che arriva al telefono è «quanto costa togliere il serbatoio». La risposta onesta è che prima di togliere il serbatoio ci sono due pratiche da chiudere, e una riguarda il carburante che c'è ancora dentro.

Quel gasolio non è gasolio come un altro

L'agevolazione per il carburante agricolo nasce nel testo unico delle accise, il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il punto 5 della Tabella A allegata a quel testo unico riguarda gli «impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica», e prevede per il gasolio un'aliquota ridotta rispetto a quella normale. La misura effettiva l'ha fissata il regolamento di gestione dell'agevolazione, il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, che all'articolo 9, comma 1, dispone che le accise previste al punto 5 della tabella A si applichino per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento.

Per poterlo distinguere, quel prodotto viene denaturato: l'articolo 4 dello stesso regolamento prevede che la denaturazione avvenga presso i depositi fiscali secondo formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane. È il motivo per cui non è un liquido che si travasa nel furgone a fine attività: è un prodotto a fiscalità propria, e chi lo detiene lo detiene a titolo.

Qui entra il pezzo regionale, ed è forte. L'articolo 2, comma 3, del decreto 454/2001 stabilisce che, per usufruire dell'agevolazione, entro il 30 giugno di ciascun anno l'azienda presenti una richiesta «all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura», competente in base all'ubicazione dei terreni. Il regolamento nazionale lo chiama così e basta: «ufficio regionale o provinciale». Come si chiama davvero dalle tue parti, dove ha sede, con quale modulistica lavora e se accetta il deposito telematico lo decide la tua Regione. L'acronimo UMA che molti sentono nominare non è il nome che usa la norma statale — quella parla soltanto di «ufficio regionale o provinciale» — ma quello con cui sul territorio si indicano gli uffici che il servizio lo gestiscono davvero.

È quell'ufficio a determinare, ai sensi dell'articolo 3, i quantitativi da ammettere all'impiego agevolato e a rilasciare il libretto di controllo su cui si annotano i rifornimenti. Il libretto, dice l'articolo 6, comma 5, va custodito per cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione, e ogni anno, entro il 30 giugno successivo, si presenta allo stesso ufficio una dichiarazione di avvenuto impiego.

Cosa dichiarano di fare, su 512 imprese che abbiamo letto una per una
Smaltimento rifiuti speciali435Bonifica cisterne gasolio391Rimozione cisterna gasolio interrata370Bonifica terreni contaminati167Caratterizzazione ambientale91Rimozione bombolone GPL interrato19

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 29 ottobre 2026.

Cosa succede il giorno in cui si smette

L'articolo 6, comma 8, del decreto 454/2001 è la norma che quasi nessuno legge e che riguarda esattamente questa situazione. Stabilisce che gli adempimenti dei commi 6 e 7 — la dichiarazione di avvenuto impiego con copia del libretto — si facciano anche «in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione» e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. E aggiunge la parte che pesa sul serbatoio: «Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti».

Detto in italiano: il gasolio agricolo rimasto sul fondo ha una destinazione da dichiarare, e la destinazione è un altro avente diritto o un deposito abilitato. Va deciso prima di chiamare chi svuota, perché cambia la natura di quello che esce dalla cisterna: un prodotto ceduto a chi può riceverlo segue una strada, un residuo non più utilizzabile ne segue un'altra e diventa un rifiuto, con formulario e impianto di destinazione. Chiarirlo prima evita di ritrovarsi con un camion in cortile e nessuno che sappia cosa firmare.

Il terreno agricolo ha un regolamento tutto suo

Finita la pratica del carburante, resta la cisterna, ed è una cisterna dismessa come le altre: vale la Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con una differenza che vale la pena conoscere prima di far analizzare il terreno.

L'articolo 241 di quel decreto prevedeva un regolamento apposito per le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. Quel regolamento è stato emanato: è il decreto ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2019 ed entrato in vigore il 22 giugno dello stesso anno. Il suo articolo 1 dice che disciplina gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento «oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione». Una perdita di gasolio da una cisterna in un campo rientra in pieno in quella descrizione.

Cosa cambia, in concreto. Le concentrazioni soglia di contaminazione da confrontare non sono quelle dell'Allegato 5 al Titolo V del decreto 152/2006, ma quelle dell'allegato 2 del regolamento del 2019, richiamate dai suoi articoli 3 e 4. Al posto dell'analisi di rischio dell'Allegato 1 c'è una «valutazione di rischio» definita dall'articolo 2 come valutazione del rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare: l'articolo 4 la lega all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area o al tipo di allevamento praticato. E la comunicazione iniziale, secondo l'articolo 3, comma 1, va fatta a regione, provincia, comune, ARPA e ASL. La ASL c'è perché di mezzo c'è il cibo: l'articolo 4, comma 2, le affida le misure per garantire la sicurezza alimentare e i controlli sui prodotti, in attesa della valutazione di rischio.

Se dalla caratterizzazione risulta che le soglie non sono superate, l'articolo 3, comma 3, prevede un'autocertificazione entro novanta giorni dalla notifica dell'evento, e quella conclude il procedimento. Se invece si arriva a un intervento, c'è un dettaglio che riguarda il valore della terra: l'articolo 5, comma 4, stabilisce che gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito della valutazione di rischio siano riportati nel certificato di destinazione urbanistica.

Una cosa, infine, che nessuna di queste norme dice: non dicono come deve essere fatto il deposito di carburante in azienda, né quando serve un titolo per tenerlo. Quelle regole stanno nella normativa di prevenzione incendi e nei regolamenti locali, e si chiedono al comando provinciale dei vigili del fuoco e al Comune. Sono due telefonate, e vanno fatte prima del preventivo, non dopo.

Fonti: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, punto 5, testo vigente consultato su Normattiva; decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, testo vigente consultato su Normattiva; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 241 e Parte quarta, Titolo V; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1 marzo 2019, n. 46, articoli 1, 2, 3, 4 e 5, Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2019. L'ufficio competente per l'assegnazione del carburante agevolato, la sua denominazione e la modulistica sono stabiliti dalla Regione o dalla Provincia autonoma; le regole sul deposito di carburante in azienda dipendono dalla normativa di prevenzione incendi e dai regolamenti comunali.

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