Macerie di una ristrutturazione: chi le deve smaltire, chi è il produttore e quali carte ti restano
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Calcinacci, mattoni, piastrelle e cartongesso sono rifiuti speciali, non urbani, quando li produce un'impresa. La legge li considera prodotti dall'impresa che fa i lavori, che può portarli in sede con un semplice documento di trasporto. Cosa cambia per chi commissiona, cosa resta in capo a chi fa da sé, e dove si nasconde l'amianto.

Chi ristruttura un bagno, rifà un capannone o demolisce un tramezzo si ritrova a un certo punto con un cumulo di calcinacci e una domanda: chi li porta via, e dove. Le ricerche lo dicono chiaramente: «smaltimento rifiuti edili», «smaltimento macerie» sono fra le domande più frequenti in ogni provincia. La risposta ha tre pezzi: che tipo di rifiuto è, chi ne è il produttore, e quali documenti ti devono restare.
Il primo pezzo è il più semplice. L'articolo 184, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 classifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo». E l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies), precisa che i rifiuti urbani non includono, fra gli altri, «i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa». Le macerie del cantiere, quindi, non vanno nel cassonetto e non si portano all'isola ecologica come se fossero rifiuti di casa.
Nostra misurazione su 107 province coperte. Dice quante alternative hai davvero dalle tue parti prima di dover cercare fuori provincia. Aggiornato al 29 ottobre 2026.
Chi è il produttore: di solito l'impresa, non tu
Il secondo pezzo è quello che interessa di più a chi commissiona i lavori. L'articolo 193, comma 19, del decreto 152/2006 stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili «si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività». In più, per quantitativi limitati che non giustificano un deposito sul luogo dei lavori, il trasporto fino alla sede dell'impresa può essere accompagnato, in alternativa al formulario, da un documento di trasporto che indichi luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima di peso o volume, e destinazione.
Per te significa che, quando un'impresa fa un intervento di manutenzione o un piccolo intervento edile a casa tua o nella tua azienda, le macerie sono rifiuti suoi. Li porta via lei, con il suo documento, e li gestisce come produttore. Chiedi comunque copia del documento di trasporto: è la prova che i rifiuti sono usciti dal tuo immobile con un destino dichiarato.
Per i cantieri più grandi, dove i rifiuti si accumulano in cantiere prima di partire, valgono le regole generali: deposito temporaneo nel luogo di produzione, formulario di identificazione per il trasporto, trasportatore iscritto all'Albo gestori ambientali. L'articolo 185-bis, comma 1, lettera c), aggiunge un'opzione propria di questi rifiuti: per quelli da costruzione e demolizione il deposito preliminare alla raccolta può farsi anche presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.
Se fai da te
Se i lavori li fai tu, senza un'impresa, la regola dell'impresa produttrice non c'è. Chi può ritirare le tue macerie, e se il centro di raccolta del tuo Comune le accetta e in che quantità, lo stabiliscono il regolamento comunale e il gestore del servizio: non c'è una risposta nazionale, ed è la prima telefonata da fare. Quello che non si può fare è abbandonarle o affidarle a chi le carica senza titolo.
I codici, e il rifiuto che cambia tutto
Il terzo pezzo sono i codici. L'elenco europeo dei rifiuti ha un capitolo intero, il 17, per costruzione e demolizione. Le voci più comuni sono la 17 01 07, «miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche», diversi da quelli contenenti sostanze pericolose, e la 17 09 04, «rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione», diversi da quelli con sostanze pericolose. Ciascuna ha la sua voce speculare con l'asterisco, la 17 01 06* e la 17 09 03*, per quando ci sono sostanze pericolose. E poi c'è la 17 06 05*, «materiali da costruzione contenenti amianto».
L'amianto è il motivo per cui una ristrutturazione su un edificio vecchio va guardata prima di cominciare a demolire. Lastre, canne fumarie, guaine, pavimenti vinilici, coibentazioni: se c'è il sospetto, il lavoro si ferma e cambia natura, con imprese, procedure e tempi propri. Ne abbiamo parlato a proposito degli scavi intorno ai serbatoi, dove capita più spesso di quanto si pensi.
Quanto costa
Non abbiamo fonti pubbliche verificabili sui prezzi di smaltimento dei rifiuti edili. Cosa sposta il conto, sì: quanto sono separati i materiali (un misto costa di più dei materiali divisi), la distanza dall'impianto, il noleggio del cassone, e soprattutto la presenza di materiali pericolosi. Chiedi che il preventivo dei lavori dica esplicitamente se lo smaltimento delle macerie è compreso, con quale codice e verso quale impianto.
Domande frequenti
Posso mettere i calcinacci nel cassonetto dell'indifferenziato? No: se li produce un'impresa sono rifiuti speciali, e anche per il fai da te le regole le fissa il Comune.
L'impresa deve lasciarmi il formulario? Per piccoli interventi edili e manutenzioni può portarli nella propria sede con un documento di trasporto, che conviene farsi dare in copia.
Chi paga lo smaltimento? I costi della gestione dei rifiuti sono del produttore, dice l'articolo 188; nel prezzo dei lavori si vedono comunque, ed è giusto che siano una voce scritta.
Cosa fare adesso
Se hai un cumulo di macerie da togliere o stai per avviare una demolizione, usa il modulo in fondo alla pagina: la richiesta arriva alle imprese della tua provincia che gestiscono rifiuti speciali e bonifiche. Indica i materiali, una stima del volume e l'anno di costruzione dell'edificio, che serve a capire se c'è il rischio amianto. Nessun costo e nessun impegno.
Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 183, comma 1, lettera b-sexies), 184, comma 3, lettera b), 185-bis, 188 e 193, comma 19, testo vigente consultato su Normattiva il 10 ottobre 2026; decisione 2014/955/UE, elenco dei rifiuti, capitolo 17, voci 17 01 06*, 17 01 07, 17 06 05*, 17 09 03* e 17 09 04, testo su EUR-Lex. Le regole sul conferimento dei rifiuti da piccoli lavori fatti in proprio sono comunali.
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Di' capacita' del serbatoio, cosa conteneva e quanto e' accessibile il punto: sono le tre cose che cambiano il preventivo.
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