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Superare la soglia non vuol dire che il terreno è contaminato: chi lo decide davvero, e come

6 min di lettura

Nel Testo Unico Ambientale ci sono due soglie, non una, e servono a cose diverse: la prima fa scattare le indagini, solo la seconda dice che il sito è contaminato. In mezzo c'è la caratterizzazione, e a chiudere il procedimento non è il laboratorio né l'impresa, ma la Provincia con l'ARPA.

Serbatoio industriale durante un intervento

Il rapporto di prova arriva via mail una settimana dopo il sopralluogo. Due righe in grassetto, un valore che supera un limite, e la frase che l'impresa ti dice al telefono: «purtroppo è contaminato». Nove volte su dieci quella frase è sbagliata, o quantomeno prematura. Nel Testo Unico Ambientale la parola «contaminato» ha una definizione precisa, e non è quella che hai appena letto nel rapporto.

Due soglie, non una

L'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce le concentrazioni soglia di contaminazione, che tutti abbreviano in CSC, come «i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto». Leggila due volte: superare la CSC non obbliga a bonificare, obbliga ad approfondire.

Lo stesso articolo definisce poi le concentrazioni soglia di rischio, le CSR, come i livelli «da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica», il cui superamento «richiede la messa in sicurezza e la bonifica». E fissa i tre stati possibili di un sito. Sito potenzialmente contaminato è quello in cui uno o più valori superano le CSC «in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio». Sito contaminato è quello in cui risultano superate le CSR. Sito non contaminato è quello sotto le CSC oppure, anche se sopra, sotto le CSR determinate con l'analisi di rischio. La parola che descrive il tuo giardino il giorno del rapporto di prova, quindi, è «potenzialmente contaminato»: una condizione di attesa, non una condanna.

Le CSC stanno nell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, che si intitola «Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti». Le tabelle sono due: la Tabella 1 per suolo e sottosuolo, riferita alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, e la Tabella 2 per le acque sotterranee. La Tabella 1 ha due colonne, la A e la B, richiamate anche dall'articolo 242, comma 13-ter: quale delle due si applica al tuo terreno dipende dalla destinazione urbanistica, ed è il motivo per cui lo stesso identico valore può essere sopra soglia sotto un'aiuola e sotto soglia sotto un piazzale di stabilimento.

Due dettagli utili di quell'allegato. Il primo è che l'elenco delle sostanze non è chiuso: una nota alla Tabella 1 avverte che per le sostanze non esplicitamente indicate «i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine». Il secondo è che in certi contesti la soglia non è il numero stampato: lo stesso articolo 240 prevede che, se il sito è in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che hanno già determinato il superamento, le CSC «si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati». L'articolo 242, comma 13-ter, spiega come si arriva a quei valori di fondo: con un piano di indagine presentato all'ARPA territorialmente competente, condiviso con essa e realizzato in contraddittorio entro sessanta giorni, al termine del quale è l'ARPA a definirli.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
2-3 imprese45 prov.4-9 imprese53 prov.10 o più9 prov.

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Il percorso, con i suoi tempi

L'articolo 242 descrive la strada in un ordine che vale la pena tenere a mente, perché è lo stesso su cui l'impresa costruirà il preventivo. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione con le modalità dell'articolo 304, comma 2. La stessa procedura si applica «all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento»: una cisterna vecchia che si scopre oggi ci rientra.

Poi si fa un'indagine preliminare. Se accerta che le CSC non sono superate, il comma 2 prevede il ripristino della zona e un'autocertificazione al comune e alla provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione; quell'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le verifiche dell'autorità nei quindici giorni successivi. È la via d'uscita più corta, e nelle dismissioni di cisterne domestiche è anche la più frequente.

Se invece anche un solo parametro supera la soglia, il comma 3 impone di darne immediata notizia al comune e alla provincia descrivendo le misure adottate, e di presentare nei successivi trenta giorni — anche alla regione — il piano di caratterizzazione con i requisiti dell'Allegato 2 alla Parte quarta. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, lo autorizza con le eventuali prescrizioni. Sulla base delle risultanze si applica l'analisi di rischio sito specifica per determinare le CSR: il comma 4 dà sei mesi dall'approvazione del piano per presentarne i risultati, e sessanta giorni alla conferenza di servizi per approvare il documento.

A quel punto si sa. Se la concentrazione è inferiore alle CSR, il comma 5 prevede che la conferenza di servizi dichiari concluso positivamente il procedimento, potendo prescrivere un monitoraggio. Se è superiore, il comma 7 dà al responsabile sei mesi per presentare il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.

Chi firma la parola «contaminato»

Non il laboratorio, che produce un dato. Non l'impresa, che esegue. L'articolo 242, comma 12, stabilisce che «le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente»; il comma 13 affida l'approvazione della caratterizzazione e del progetto a una conferenza di servizi convocata dalla regione. E alla fine, l'articolo 248, comma 2, dice che il completamento degli interventi e la loro conformità al progetto approvato «sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente».

Vale la pena sapere che per i casi piccoli esiste una scorciatoia: l'articolo 249 prevede che per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applichino le procedure semplificate riportate nell'Allegato 4 alla Parte quarta. Se il tuo caso è un giardino, chiedi esplicitamente se ci rientra.

E una cosa che la norma non fa: non ti dice quanti sondaggi servono nel tuo cortile, né dove metterli. L'Allegato 2 fissa i requisiti del piano di caratterizzazione, il dettaglio si concorda con chi poi dovrà validarlo. Per la stessa ragione, modulistica, canali di trasmissione e prassi istruttorie cambiano da regione a regione e da provincia a provincia: prima di far partire le analisi, una telefonata all'ARPA competente vale più di tre preventivi.

Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 240, 242 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 e 13-ter), 248 comma 2 e 249, testo vigente consultato su Normattiva; Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta (Tabelle 1 e 2 e relative note), testo vigente consultato su Normattiva; Allegati 1, 2 e 4 alla Parte quarta, richiamati dagli articoli citati. I valori numerici delle Tabelle 1 e 2 sono pubblicati in formato grafico nel testo dell'Allegato 5 e vanno letti lì. Modulistica, canali e prassi istruttorie sono stabiliti a livello regionale e provinciale.

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