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Serbatoi Interrati

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Che documenti ti deve lasciare chi rimuove un serbatoio interrato

6 min di lettura

A lavoro finito il giardino torna come prima e resta una cartellina. Ecco cosa ci deve essere dentro, quale foglio arriva settimane dopo, e quali documenti nessuna norma nazionale impone ma vanno chiesti per contratto.

Serbatoio cilindrico sollevato durante la rimozione

Il giorno in cui l'impresa smonta il cantiere, il prato è rimesso, il pozzetto è chiuso e sembra finita. In realtà la parte che conta comincia adesso, perché di tutto quel lavoro a te resta soltanto della carta. Fra dieci anni, davanti a un notaio o a un acquirente diffidente, quella carta sarà l'unica prova che il gasolio che stava sotto il tuo giardino è finito dove doveva finire. Vale la pena sapere in anticipo cosa pretendere, perché chiederlo dopo è molto più difficile.

## Il formulario, e la copia che arriva in ritardo

Cosa dichiarano di fare, su 256 imprese che abbiamo letto una per una
Bonifica e inertizzazione serbatoi256Rimozione serbatoio gasolio interrato256Smaltimento rifiuti speciali249Rimozione serbatoio GPL interrato14

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 1 settembre 2026.

Il documento centrale è il formulario di identificazione del rifiuto. L'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che il trasporto dei rifiuti eseguito da enti o imprese è accompagnato da un formulario da cui devono risultare nome e indirizzo del produttore e del detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'istradamento, nome e indirizzo del destinatario. Ci sarà un formulario per il contenuto liquido e i fanghi di fondo, e in genere un altro per il serbatoio stesso se viene estratto e portato via.

Sul numero di copie oggi convivono due modalità, ed è normale trovarne una o l'altra. L'articolo 193 descrive la forma tradizionale in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore e sottoscritti dal trasportatore, e quella con numero univoco da stampare in due copie. Il regolamento sul registro elettronico nazionale, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, prevede all'articolo 6 che i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengano il formulario in formato cartaceo, riprodotto in due copie, generato secondo il modello dell'allegato II e identificato da un codice univoco e da un contrassegno resi disponibili dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio, utilizzabile attraverso il RENTRI. Quale delle due forme ti capita davanti dipende da come lavora l'impresa: quello che non cambia mai è che le copie del formulario vanno conservate per tre anni.

E poi c'è il foglio che non ti danno il giorno stesso. L'articolo 188 dice che la consegna dei rifiuti non costituisce esclusione automatica della responsabilità del produttore, e che la responsabilità è esclusa quando il detentore ha ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore, oppure quando, scaduto quel termine, ha comunicato alle autorità competenti di non averlo ricevuto. Quella copia di ritorno, con il timbro dell'impianto e il peso effettivamente accettato, è il pezzo più importante della cartellina. Se non arriva, segnatelo sul calendario: i tre mesi non sono un modo di dire.

Un dettaglio utile per capire chi risponde di cosa: sempre l'articolo 193 precisa che nella compilazione del formulario ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, e che il trasportatore non risponde di quanto indicato dal produttore, salvo le difformità riscontrabili con la comune diligenza. Non firmare distrattamente una descrizione del rifiuto che non hai capito.

## La visura dell'Albo, prima ancora dei formulari

Il secondo documento va chiesto prima che il camion arrivi, non dopo. L'articolo 212 del decreto 152/2006 stabilisce che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione, e che l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. Il regolamento che organizza l'Albo, il decreto 3 giugno 2014, n. 120, elenca le categorie: la 4 per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, la 5 per quelli pericolosi, la 9 per la bonifica di siti, la 10 per la bonifica di beni contenenti amianto.

Serve la visura, e serve leggerla: le categorie devono coprire davvero quello che l'impresa farà a casa tua. Chi trasporta un rifiuto pericoloso con un'iscrizione che non lo comprende sta lavorando fuori titolo, e l'articolo 256 punisce con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro chi svolge queste attività in mancanza della prescritta autorizzazione o iscrizione, con la reclusione da uno a cinque anni se i rifiuti sono pericolosi.

## La dichiarazione sugli spazi confinati

Il terzo pezzo riguarda le persone che entrano nel serbatoio o lavorano sulla sua apertura. Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 dice all'articolo 2 che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, ed elenca i requisiti che compongono quella qualificazione. Non esiste un bollino, esiste una dichiarazione: chiedi che l'impresa attesti per iscritto di possedere i requisiti dell'articolo 2 di quel regolamento per il lavoro che sta per fare. Costa una firma e mette agli atti una responsabilità.

## Quello che nessuna norma nazionale ti garantisce, e va messo nel contratto

Qui bisogna essere onesti: per un privato che dismette una cisterna domestica non c'è una norma nazionale che imponga all'impresa un verbale in formato prestabilito. La relazione tecnica finale è un obbligo contrattuale, non di legge, e se non la chiedi nel preventivo rischi di non vederla. Chiedila con dentro cose verificabili: cosa è stato tolto e in che quantità, come è stata fatta la disgassificazione e con quale esito la misura dell'atmosfera interna, che fine ha fatto il contenitore, in che stato è rimasto lo scavo, foto datate delle fasi principali.

Se il terreno è stato analizzato, in cartellina finiscono anche i rapporti di prova del laboratorio. E se durante il lavoro qualcosa è emerso, entra in gioco l'articolo 242: attuate le misure di prevenzione, si svolge un'indagine preliminare, e se le concentrazioni soglia di contaminazione non risultano superate si ripristina la zona dandone notizia con apposita autocertificazione al comune e alla provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione. Anche quell'autocertificazione è un documento tuo: fattene dare copia.

Manca un ultimo foglio, ed è quello di cui non si può dire nulla di valido per tutta Italia: l'eventuale comunicazione di dismissione all'amministrazione. Se esiste nel tuo comune o nella tua regione, va presentata e va conservata insieme al resto. Se non esiste, l'impresa deve dirtelo, non lasciarti nel dubbio. È l'ultima telefonata all'ufficio ambiente, e si fa prima di pagare il saldo.

Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 188, 193, 212, 242 e 256, testo vigente consultato su Normattiva; decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, articolo 6; decreto del Ministro dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120, articolo 8; DPR 14 settembre 2011, n. 177, articolo 2. Le comunicazioni di dismissione all'amministrazione sono previste da norme regionali e comunali, non nazionali.

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