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Serbatoi Interrati

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Il DM 246/1999 sui serbatoi interrati non esiste più dal 2001: perché mezzo settore continua a citarlo

7 min di lettura

La Corte costituzionale ha annullato per intero il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 con la sentenza 5-19 luglio 2001, n. 266. Da allora non c'è un regolamento nazionale sui serbatoi interrati: ci sono le regole della tua Regione e del tuo Comune. Ecco il testo esatto, il motivo e cosa ne consegue.

Serbatoio cilindrico sollevato durante la rimozione

Cerca in rete «normativa serbatoi interrati» e nella prima schermata troverai citato, come se fosse vigente, il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246. Lo citano imprese, studi tecnici, portali di settore e persino qualche modulistica. Da lì arrivano i numeri che circolano da vent'anni: la notifica della dismissione entro sessanta giorni, il libretto del serbatoio, le prove di tenuta a cadenza fissa.

Quel decreto non c'è più. È stato annullato per intero, non modificato, non superato: annullato.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa31 prov.2-3 imprese42 prov.4-9 imprese21 prov.

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## Il fatto, con le parole del provvedimento

La Corte costituzionale, con sentenza pronunciata il 5 luglio 2001 e depositata in cancelleria il 19 luglio 2001, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª serie speciale del 25 luglio 2001, n. 29, ha deciso così:

«dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246».

Su Normattiva la scheda dell'atto lo dice in modo ancora più netto, e chiunque può verificarlo in trenta secondi: l'ultimo aggiornamento all'atto è del 25 luglio 2001, e quell'aggiornamento è l'annullamento stesso. Articolo per articolo, dal primo all'ultimo, il testo riporta la medesima nota. Non c'è un pezzo che sia sopravvissuto.

## Perché è stato annullato

Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato. I decreti impugnati erano due: prima quello del 20 ottobre 1998, poi il n. 246 del 1999, di contenuto sostanzialmente identico. Il primo era stato sostituito dal secondo dopo che la Corte dei conti aveva rilevato che non era stato sottoposto al controllo preventivo previsto dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; su quel primo conflitto la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Sul secondo, invece, ha accolto il ricorso. Il motivo è tecnico e va capito bene, perché è più preciso di come viene raccontato: al momento in cui il regolamento è stato emanato, era venuto meno il fondamento legislativo del potere ministeriale. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, che all'articolo 4, comma 3, dava al Ministro dell'ambiente il potere di indicare le misure per impedire scarichi indiretti di sostanze inquinanti, era stato abrogato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 1999 — cioè entrato in vigore prima che il d.m. n. 246 venisse pubblicato, il 29 luglio 1999. E poco dopo anche l'altra base invocata dall'Avvocatura dello Stato, il d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, veniva abrogata dall'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. In assenza di esplicita autorizzazione legislativa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quel regolamento lo Stato non poteva farlo.

Due precisazioni che fanno la differenza. La prima: la Corte non ha detto «questa materia è delle Regioni». Ha detto che quel decreto, così com'era, lo Stato non aveva il potere di emanarlo senza una legge che glielo consentisse. La seconda: benché il ricorso venisse da una sola Provincia autonoma, il dispositivo non annulla il decreto «nei confronti di Trento». Annulla il decreto. Per tutti.

## E poi c'è la parte che quasi nessuno racconta

Anche quando era in vigore, quel regolamento non riguardava il caso più comune di tutti. L'articolo 3, che ne fissava il campo di applicazione, escludeva espressamente dall'applicazione del decreto i serbatoi interrati utilizzati «per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi» e quelli «per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto». E l'articolo 1 limitava tutto ai serbatoi destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi «per usi commerciali e ai fini della produzione industriale».

Tradotto: la cisterna di gasolio da duemila o tremila litri che alimenta la caldaia di casa era fuori campo di applicazione. Ogni serbatoio di GPL interrato era fuori. Chi oggi cita il d.m. 246/1999 a un proprietario di villetta gli sta attribuendo obblighi che derivano da un decreto annullato e che, quando esisteva, comunque non lo riguardavano.

C'è persino un terzo strato di obsolescenza. L'articolo 9 di quel decreto, quello sulla dismissione, rimandava all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 — il «decreto Ronchi» — a sua volta poi sostituito dalla disciplina della Parte quarta del Testo Unico Ambientale. Anche se per assurdo il decreto fosse sopravvissuto, rinvierebbe a una norma che non c'è.

## Da dove vengono, allora, i numeri che circolano

Vengono proprio da lì, e vale la pena riconoscerli per non farsi impressionare. Il termine di sessanta giorni per notificare la dismissione stava all'articolo 9, comma 2. Il libretto del serbatoio, con anno di installazione, controlli, prove di tenuta e anomalie, stava all'articolo 8, comma 2, insieme alla verifica annuale dei dispositivi di rilevamento delle perdite al comma 3. Le cadenze delle prove di tenuta in funzione dell'anno di installazione stavano all'articolo 11, comma 5, e il requisito di sensibilità del metodo — capacità di rilevare una perdita uguale o minore di quattrocento centimetri cubi per ora, con probabilità di rilevamento pari o maggiore al 95 per cento — al comma 7 dello stesso articolo. L'obbligo di registrazione entro diciotto mesi stava all'articolo 10.

Nessuno di questi è oggi un obbligo nazionale. Sono citazioni da un testo annullato.

## Cosa vale davvero, adesso

Il vuoto non significa che non ci siano regole: significa che arrivano da altre parti, e da tre direzioni diverse.

Sulla contaminazione del suolo e delle acque vale il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V: l'articolo 242 con le misure di prevenzione entro ventiquattro ore e il procedimento che segue, l'articolo 240 con le definizioni di concentrazioni soglia di contaminazione e di rischio, gli articoli 244 e 253 sulle ordinanze e sulla posizione del proprietario.

Su quello che esce dal serbatoio vale la disciplina dei rifiuti: l'articolo 183 su chi è il produttore, l'articolo 188 sulla responsabilità e sui costi, l'articolo 193 sul formulario, l'articolo 212 sull'Albo gestori ambientali.

Sulla sicurezza di chi ci lavora dentro vale il DPR 14 settembre 2011, n. 177 sugli ambienti confinati.

E su tutto il resto — se un serbatoio dismesso vada estratto o possa restare in sito, se e a chi vada denunciato, se serva una prova di tenuta e ogni quanto — vale quello che ha stabilito la tua Regione e, dentro di essa, il tuo Comune. Questa non è una risposta evasiva: è la risposta. Cambia davvero passando da un comune al confinante, e l'unico modo di saperla è chiederla all'ufficio ambiente del Comune e all'ARPA competente.

## Tre conseguenze pratiche

Non citare il d.m. 246/1999 in una comunicazione al Comune: rischi di fondare la tua pratica su un atto inesistente. Se un'impresa ti presenta un obbligo appoggiandosi a quel decreto, chiedile educatamente su quale norma vigente si basa oggi: è una domanda legittima e la risposta ti dice molto. E se invece scopri che il regolamento del tuo Comune o della tua Regione riprende quei contenuti — capita — allora quelle regole valgono eccome, ma perché le ha volute quell'ente, non perché esista un decreto nazionale alle spalle.

Fonti: decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999), testo e nota di aggiornamento consultati su Normattiva: ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25 luglio 2001, costituito dall'annullamento. Corte costituzionale, sentenza 5-19 luglio 2001, n. 266, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1ª serie speciale del 25 luglio 2001, n. 29. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 183, 188, 193, 212, 240, 242, 244 e 253, testo vigente consultato su Normattiva. DPR 14 settembre 2011, n. 177. Le regole su denuncia, censimento e modalità di dismissione dei serbatoi interrati sono stabilite da norme regionali e comunali e vanno verificate presso il Comune e l'ARPA competenti.

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