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Serbatoio interrato in un capannone o in un'area artigianale: cosa cambia rispetto a una casa

6 min di lettura

Stessa cisterna, altro mondo. Con un'impresa di mezzo cambiano chi tiene il registro dei rifiuti, con quale metro si giudica il terreno, chi risponde se il capannone è in affitto e quali obblighi di sicurezza ricadono su chi commissiona il lavoro.

Dettaglio di una superficie metallica corrosa

La cisterna sotto il piazzale di un capannone e quella sotto il prato di una villetta possono essere lo stesso identico manufatto, comprato dallo stesso fornitore nello stesso anno. Da lì in poi però le due storie divergono, e non per motivi tecnici. Divergono perché in un caso il committente è una persona e nell'altro è un'impresa, e il Testo Unico Ambientale tratta le due figure in modo diverso su quattro punti che pesano.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa31 prov.2-3 imprese42 prov.4-9 imprese21 prov.

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## Chi tiene il registro

Il rifiuto che esce dal serbatoio è tuo in entrambi i casi. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce all'articolo 183 il produttore di rifiuti come il soggetto la cui attività produce rifiuti e quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Ma il privato finisce lì: firma il formulario e conserva la copia di ritorno.

L'impresa no. L'articolo 190 prevede il registro cronologico di carico e scarico per, fra gli altri, «le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi», con annotazioni da effettuare per i produttori almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il comma 5 prevede un esonero, ma va letto per intero, perché è più stretto di come viene raccontato: sono esonerate «per i soli rifiuti non pericolosi» le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Per i rifiuti pericolosi l'esonero non c'è, e i fanghi di fondo di una cisterna di gasolio finiscono spesso proprio in quella categoria.

Tradotto in pratica: nella villetta la bonifica genera un evento e basta; nel capannone genera un evento e una scrittura, che dovrà essere coerente con il formulario e che un controllo può chiedere anni dopo. Vale la pena concordare prima con l'impresa chi ti fornirà i dati — quantità, codice, estremi del formulario — e in che formato, invece di ricostruirli a lavoro finito.

## Il metro con cui si giudica il terreno non è lo stesso

Questa è la differenza che sorprende di più, e gioca a favore dell'area produttiva. L'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del decreto 152/2006 si intitola «Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti», e la sua Tabella 1 riporta le soglie «riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare». Le concentrazioni soglia di contaminazione non sono un numero unico valido ovunque: dipendono da cosa quel terreno è destinato a ospitare. Un giardino residenziale e un'area produttiva non vengono misurati con lo stesso righello.

Ed è qui che nasce la trappola, perché la destinazione d'uso non è eterna. Un capannone dismesso che entra in un piano di riconversione, un'area artigianale che diventa commerciale o residenziale, un lotto che viene frazionato e venduto a un privato: nel momento in cui cambia la destinazione, cambia anche il metro con cui quel terreno andrà giudicato. Un'analisi che «va bene» oggi con la destinazione produttiva può non andare bene domani con un'altra. Se la riconversione è nei piani, conviene sapere prima con quali soglie si vuole chiudere la partita, non dopo aver richiuso lo scavo.

## Se il capannone è in affitto

Nella villetta il proprietario e chi ha usato il serbatoio sono di solito la stessa persona. In un'area artigianale quasi mai: il capannone è di una società immobiliare o di una famiglia, il gasolio lo bruciava un'azienda che magari non esiste più.

Il Testo Unico Ambientale non risolve la questione con il contratto di locazione. L'articolo 244 prevede che la provincia, individuato il responsabile della potenziale contaminazione, lo diffidi con ordinanza motivata a provvedere, e aggiunge al comma 3 che l'ordinanza «è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253». Quell'articolo è il punto in cui la posizione del proprietario incolpevole viene definita: le spese degli interventi eseguiti d'ufficio sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'area, esercitabile «anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile», e nei confronti del proprietario non responsabile può essere esercitato solo con provvedimento motivato che giustifichi l'impossibilità di individuare il responsabile o di rivalersi su di lui. Il comma 4 fissa il limite: il proprietario non responsabile può essere tenuto a rimborsare le spese «soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi», e se ha bonificato spontaneamente ha diritto di rivalersi sul responsabile per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno.

Il senso pratico è che il proprietario di un capannone non è al riparo perché il serbatoio l'ha usato l'inquilino. Non è responsabile, ma il suo immobile risponde. È il motivo per cui, in una locazione industriale, il tema del serbatoio interrato andrebbe scritto nel contratto — chi lo dismette, chi paga le indagini, cosa si consegna alla riconsegna — e non lasciato all'articolo 253.

## Chi commissiona il lavoro qui è un datore di lavoro

L'ultima differenza è di sicurezza. Il lavoro dentro un serbatoio è lavoro in ambiente confinato, disciplinato dal DPR 14 settembre 2011, n. 177, e l'impresa deve essere qualificata a farlo tanto in giardino quanto in stabilimento. Ma nel capannone il committente non è un privato: è un datore di lavoro, con un'attività in corso, altri lavoratori nell'area e mezzi che circolano. Da questo discende una gestione delle interferenze fra il cantiere della bonifica e l'attività ordinaria che nella villetta semplicemente non esiste, e che va organizzata prima che l'escavatore entri dal cancello.

Sulla continuità dell'attività, per fortuna, la norma è dalla parte dell'azienda. L'articolo 240 considera «sito con attività in esercizio» quello in cui risultano in esercizio attività produttive industriali o commerciali, comprese le aree pertinenziali, e l'articolo 242, al comma 10, stabilisce che nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio la regione, in sede di approvazione del progetto, assicura che gli interventi siano articolati in modo da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività. Lo stabilimento non si chiude: il lavoro si fa per stralci.

## E la regola che vale prima di tutte

Se quel serbatoio vada estratto o possa restare in sito bonificato, e se e a chi la dismissione vada comunicata, non lo dice una norma nazionale: sono materia regionale e comunale, e cambiano da un comune al confinante. In un'area artigianale la cosa si nota subito, perché capita che due capannoni della stessa zona ricadano in comuni diversi e ricevano risposte diverse. Prima di mettere a confronto due preventivi, chiedi per iscritto all'ufficio ambiente del Comune e all'ARPA cosa pretendono lì.

Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 183, 190, 240, 242, 244 e 253 e Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, testo vigente consultato su Normattiva; DPR 14 settembre 2011, n. 177. Gli obblighi di comunicazione e le modalità ammesse di dismissione dei serbatoi interrati sono stabiliti da norme regionali e comunali e vanno verificati presso il Comune e l'ARPA competenti.

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