Ho un serbatoio interrato che non uso più: da dove si comincia davvero
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Prima del preventivo vengono tre cose: capire di chi è il rifiuto, telefonare al Comune e all'ARPA, e sapere perché una cisterna dimenticata resta attaccata all'immobile. Guida per chi non ha mai avuto a che fare con la bonifica ambientale.

Il serbatoio del gasolio smette di servire il giorno in cui si passa alla caldaia a metano o alla pompa di calore. Da quel momento in giardino c'è un contenitore chiuso, pieno per un terzo di roba che nessuno ha guardato da anni, e la tentazione naturale è lasciarlo lì. È quello che hanno fatto migliaia di persone, ed è il motivo per cui questo problema salta fuori quasi sempre al momento peggiore: quando si vende casa, quando si costruisce, o quando qualcuno sente odore di gasolio nel pozzetto.
La prima cosa da mettersi in testa è che il lavoro non è edile. Quello che c'è dentro il serbatoio è un rifiuto, e i rifiuti in Italia hanno una filiera scritta nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La seconda è che il contenitore vuoto, se va via, è a sua volta un rifiuto. La terza è che nessuno può entrarci dentro senza una qualificazione specifica, prevista dal DPR 14 settembre 2011, n. 177 sugli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tre mestieri diversi, e nessuno dei tre è l'idraulico che ti ha montato la caldaia nuova.
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Il primo giro di telefonate non è alle imprese
Qui c'è il punto che quasi tutti sbagliano, e conviene dirlo subito: sulla dismissione dei serbatoi interrati non esiste oggi una disciplina tecnica nazionale unica. Un regolamento nazionale c'era stato: il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246, che fissava requisiti di costruzione, installazione, esercizio e dismissione dei serbatoi interrati. Quel decreto è stato annullato. La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 luglio 2001, n. 266, ha dichiarato che non spettava allo Stato, in assenza di base legislativa, emanarlo, e lo ha annullato per intero. Chi ancora oggi te lo cita come se fosse in vigore sta leggendo un sito vecchio.
Il risultato pratico è che l'obbligo di comunicare la dismissione, i tempi per farlo, il censimento delle cisterne, la possibilità o meno di lasciare il serbatoio sotto terra dopo averlo bonificato sono materia regionale e comunale. Cambiano davvero da un comune all'altro: c'è chi lo scrive nel regolamento d'igiene, chi ha una modulistica dedicata, chi non ha nulla. Quindi il primo giro di telefonate è all'ufficio ambiente del Comune e all'ARPA competente, non alle imprese. Due domande: c'è una comunicazione da presentare, e prima o dopo l'intervento? È ammesso lasciare il serbatoio in sito una volta bonificato, o va estratto?
Vale anche per il GPL, con una differenza: la bombolona interrata è un serbatoio in pressione con una sua storia di verifiche e di autorizzazioni, e la dismissione passa quasi sempre dal fornitore proprietario del serbatoio, che spesso non è il proprietario della casa. Guarda il contratto di comodato prima di chiamare chiunque altro.
Di chi è il rifiuto
La seconda cosa da chiarire prima di firmare qualsiasi cosa è chi risulta produttore del rifiuto. Non è un dettaglio contabile: l'articolo 188 del decreto 152/2006 dice che la consegna dei rifiuti a chi li deve trattare non costituisce esclusione automatica della responsabilità di chi li ha prodotti. La responsabilità si chiude in un modo solo: quando ricevi indietro il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dal conferimento al trasportatore, oppure quando, scaduto quel termine, comunichi alle autorità competenti che non ti è arrivato.
Tradotto: quel foglio che torna settimane dopo con il timbro dell'impianto non è burocrazia dell'impresa, è la tua liberatoria. Se il preventivo non dice chiaramente chi figura come produttore e che riceverai copia dei formulari con il ritorno, il preventivo è incompleto.
Il serbatoio ereditato, e perché resta attaccato alla casa
Molti di questi serbatoi arrivano con l'immobile: comprato, ereditato, diviso fra fratelli. Chi non ha versato una goccia di gasolio in vita sua pensa, ragionevolmente, che non sia affar suo. La legge la vede in modo più sfumato, e conviene conoscerlo prima che lo spieghi un avvocato.
L'articolo 245 del decreto 152/2006 dice due cose. La prima è che le procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino possono comunque essere attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. La seconda, più pesante, è che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento — o il pericolo concreto e attuale del superamento — delle concentrazioni soglia di contaminazione deve darne comunicazione a regione, provincia e comune e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura dell'articolo 242. Non è "puoi": è un obbligo di notifica che scatta sul proprietario anche se l'inquinamento non lo ha causato lui.
E poi c'è l'articolo 253, che spiega perché la cosa segue l'immobile e non la persona. Gli interventi eseguiti d'ufficio dall'autorità costituiscono onere reale sul sito, iscritto nei registri immobiliari e da indicare nel certificato di destinazione urbanistica; le spese sono assistite da privilegio speciale immobiliare, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi. Il proprietario incolpevole è protetto, ma solo entro un limite preciso: può essere tenuto a rimborsare le spese dell'autorità soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo gli interventi, e solo con provvedimento motivato che spieghi perché il responsabile non è stato trovato o perché rivalersi su di lui è impossibile o infruttuoso. Se invece bonifica spontaneamente, ha diritto di rivalsa sul responsabile per le spese e per l'eventuale maggior danno.
Messa così, "lascio stare, tanto non l'ho messo io" è una strategia che funziona finché non serve vendere.
Cosa chiedere quando finalmente chiami un'impresa
Tre domande, tutte a risposta secca e tutte con una fonte dietro. Siete iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali e mi mandate la visura? L'iscrizione, dice l'articolo 212 del decreto 152/2006, è requisito per raccolta e trasporto dei rifiuti e per la bonifica dei siti, e va rinnovata ogni cinque anni. Siete qualificati ai sensi del DPR 177/2011 per il lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, e me lo mettete per iscritto? È il requisito che l'articolo 2 di quel regolamento pretende da chiunque svolga attività in questi ambienti. E infine: nel preventivo ci sono i formulari, la copia di ritorno e una relazione finale, oppure c'è solo lo scavo?
Un'impresa seria risponde a tutte e tre senza irrigidirsi. Chi si innervosisce alla parola "visura" ti sta già dicendo qualcosa.
Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 188, 212, 242, 245 e 253, testo vigente consultato su Normattiva; DPR 14 settembre 2011, n. 177, articoli 1 e 2, Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011; decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246, annullato dalla Corte costituzionale con sentenza 5-19 luglio 2001, n. 266. Obbligo di comunicazione della dismissione, censimenti e ammissibilità del riempimento in loco non sono materia nazionale: vanno verificati al Comune e all'ARPA competenti.
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Di' capacita' del serbatoio, cosa conteneva e quanto e' accessibile il punto: sono le tre cose che cambiano il preventivo.
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