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Serbatoi Interrati

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Il serbatoio perde: i segnali che quasi nessuno collega, e le prime ventiquattro ore

6 min di lettura

Una perdita da una cisterna interrata si annuncia con dettagli banali, un consumo strano o un odore in cantina. Da quel momento la legge conta le ore: misure di prevenzione entro ventiquattro, comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto, autocertificazione entro quarantotto.

Serbatoio cilindrico sollevato durante la rimozione

Le cisterne interrate raramente si aprono di colpo. Nella maggior parte dei casi cedono per corrosione, un punto alla volta, e la perdita è un filo che va avanti per mesi o per anni prima che qualcuno la colleghi a qualcosa. Per questo la parte difficile non è la procedura: è accorgersene.

I segnali sono quasi sempre noiosi. Il consumo che non torna: la caldaia lavora come l'anno scorso ma il gasolio finisce prima, oppure l'asta di misura dice un livello e la bolletta ne dice un altro. L'odore: non nel giardino, dove si disperde, ma dove ristagna, in cantina, nel garage interrato, nel vano contatori, in un pozzetto. L'acqua: un pozzo di casa o del vicino che tira su un'iridescenza sottile, un velo che si apre a colori sulla superficie di un secchio. Le piante: una striscia di prato che ingiallisce e non riparte, una siepe che muore da un lato solo. E il segnale più sottovalutato di tutti, quello che sembra il contrario di una perdita: il serbatoio che dentro ha più acqua di prima. Una parete forata non lascia uscire e basta; quando la falda è alta, lascia anche entrare.

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Se uno di questi indizi c'è, la verifica non si fa a naso e non si fa aprendo il passo d'uomo. Si fa con una prova di tenuta e con un'indagine sull'esterno del serbatoio, affidata a chi quel lavoro lo fa di mestiere. È il momento in cui bisogna resistere a due tentazioni: rabboccare per «vedere se scende ancora», che significa mettere altro prodotto in un contenitore bucato, e scavare per curiosità, che significa movimentare terra potenzialmente contaminata senza sapere cosa farne.

Quando invece la perdita è conclamata — prodotto in fase separata sul terreno, un odore forte e persistente, un'iridescenza in un pozzo — si entra in un binario scritto, e il tempo comincia a contare. L'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità dell'articolo 304, comma 2. Lo stesso comma aggiunge una frase che riguarda moltissimi serbatoi vecchi: «la medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione». Il fatto che la perdita sia cominciata quando la casa era di tuo padre non sposta l'obbligo dal giorno in cui la trovi.

L'articolo 304, comma 2, dice a chi va fatta la comunicazione, e vale la pena leggerlo perché l'elenco è più lungo di quello che si immagina: al comune, alla provincia, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, e al Prefetto della provincia, che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministero. La comunicazione deve avere a oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. Due dettagli che cambiano il modo di ragionare: la comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente a realizzare gli interventi — quindi non è un permesso da aspettare, è un atto che sblocca; e se non si provvede né agli interventi né alla comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro e non superiore a tremila per ogni giorno di ritardo. Per ogni giorno.

Cosa siano le misure di prevenzione e la messa in sicurezza d'emergenza lo definisce l'articolo 240: le prime sono le iniziative per contrastare un evento che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente; la seconda è ogni intervento immediato o a breve termine atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con le altre matrici e a rimuoverle. In concreto, per un serbatoio che perde, vuol dire togliere il prodotto residuo dal contenitore, contenere quello uscito e impedirgli di camminare. Lo stesso articolo elenca anche le «condizioni di emergenza», e l'elenco spiega perché questa non è una faccenda solo ambientale: concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute, presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in acque superficiali o nella falda, contaminazione di pozzi a uso idropotabile o agricolo, pericolo di incendi ed esplosioni. Se l'odore è forte in una cantina o in un garage, il problema immediato non è la burocrazia: è quella cantina.

Dopo le misure di prevenzione si guarda il terreno, e la strada si biforca. L'articolo 242, comma 2, prevede un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento: se le concentrazioni soglia di contaminazione non risultano superate, si ripristina la zona dandone notizia con apposita autocertificazione al comune e alla provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione, e l'autocertificazione chiude il procedimento di notifica, ferme restando le verifiche dell'autorità nei quindici giorni successivi. Se invece anche un solo parametro è oltre soglia, il comma 3 impone di darne immediata notizia al comune e alle province, descrivendo le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate, e di presentare nei trenta giorni successivi — anche alla regione — il piano di caratterizzazione. È il bivio che decide se la storia finisce in due settimane o dura due anni, e non lo decide il preventivo: lo decidono le analisi.

Chi è tenuto a tutto questo. La norma parla di «responsabile dell'inquinamento», e non è sempre il proprietario. Ma l'articolo 245, secondo comma, chiude la porta a chi spera di cavarsela dicendo che non è stato lui: il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento, o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, deve darne comunicazione a regione, provincia e comune e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura dell'articolo 242. Poi sarà la provincia, sentito il comune, ad attivarsi per identificare il responsabile.

Vale infine la pena sapere cosa c'è in fondo alla strada che non si prende. L'articolo 257 punisce con l'arresto o con l'ammenda chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato; e prevede una sanzione autonoma, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da mille a ventiseimila euro, per la sola mancata effettuazione della comunicazione dell'articolo 242. Il quarto comma, all'opposto, dice che l'osservanza dei progetti approvati costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi per lo stesso evento e la stessa condotta. La lettura pratica è semplice: la procedura, fatta, protegge.

Un'ultima nota, perché è l'errore più frequente della nicchia. Quanto sopra è la cornice nazionale. Il modulo da usare, l'indirizzo PEC a cui mandarlo, il ruolo operativo dell'ARPA e l'eventuale obbligo di comunicare anche la semplice dismissione del serbatoio cambiano da regione a regione e spesso da comune a comune. La prima telefonata, subito dopo aver messo in sicurezza, è all'ARPA competente e all'ufficio ambiente del Comune: sono loro a dirti come si fa lì.

Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 240, 242, 245, 257 e 304, testo vigente consultato su Normattiva. Modulistica, destinatari operativi e obblighi ulteriori di comunicazione o censimento dei serbatoi interrati sono materia regionale e comunale, da verificare presso l'ARPA e il Comune competenti.

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