Serbatoio GPL interrato: perché non è la stessa cosa di una cisterna di gasolio
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Il gasolio è un liquido che sporca il terreno, il GPL è un gas più pesante dell'aria che scivola nelle cavità. Cambiano la norma antincendio, chi è proprietario del serbatoio e perché a svuotarlo non è l'impresa di bonifica.

L'errore che si vede più spesso, quando qualcuno deve togliere di mezzo un serbatoio di GPL interrato, è applicargli il copione del gasolio: chiamo un'impresa di bonifica, arriva l'autospurgo, si aspira il residuo, si scava, si porta via. Non funziona così, e non per burocrazia: perché le due sostanze si comportano in modo opposto e le norme che le governano sono scritte attorno a quel comportamento.
Il gasolio è un liquido: se esce va giù, si lega al terreno, arriva alla falda e lascia una macchia che si misura con le analisi. Il GPL è un gas liquefatto sotto pressione: quando esce evapora, e la fase gassosa è più pesante dell'aria. Non sale e non si disperde come il metano. Scorre in orizzontale a filo del terreno, cerca il punto più basso e ci resta. Un pozzetto, un cunicolo, una griglia di fogna, una bocca di lupo che dà su una taverna: è lì che va a fermarsi, ed è lì che diventa una miscela che aspetta una scintilla.
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Non è una spiegazione da divulgatore: è il criterio con cui è scritta la regola tecnica. Il decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, approva la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi. Al punto 7 del suo allegato, quando elenca gli elementi da cui il serbatoio deve tenersi a distanza, non parla solo di edifici: parla di «fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna». E quando ammette la riduzione delle distanze con l'interposizione di un muro, spiega perché quel muro serve: deve essere posizionato in modo che «il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza». Il percorso orizzontale. Tutta la norma è costruita sull'idea che il gas cammini raso terra.
La prima conseguenza pratica riguarda chi tocca cosa. Un serbatoio di GPL «vuoto» non è vuoto: contiene fase gassosa in campo di infiammabilità e spesso un residuo liquido sul fondo. La regola tecnica del 2004 prevede al punto 11 che ciascun serbatoio sia dotato, fra gli accessori indispensabili, di «organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza», e al punto 19 che lo svuotamento dal GPL residuo, consentito in caso di dismissione, verifica o manutenzione, «deve essere effettuato da personale all'uopo addestrato e provvisto di apposita attrezzatura, che può essere costituita anche da un sistema di autocaricamento in dotazione all'autocisterna». Tradotto: il GPL residuo se lo riprende chi lo ha portato, con l'autobotte, dagli attacchi previsti sul serbatoio. Non lo aspira un autospurgo e non lo si «fa evaporare» aprendo una valvola in giardino.
La seconda conseguenza riguarda una domanda che quasi nessuno si fa: di chi è quel serbatoio. Nella stragrande maggioranza delle utenze domestiche non è del proprietario di casa, è della società che fornisce il gas, installato in comodato. E c'è una norma che lo rende verificabile in trenta secondi: il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, all'articolo 16, comma 7, prescrive che «sui serbatoi installati presso l'utenza è chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice». Quella targhetta è la prima cosa da leggere, e lo stesso articolo 16 obbliga l'impresa distributrice a coprire con un'assicurazione la responsabilità civile per i danni conseguenti all'uso dei recipienti, compresa quella dell'utente e dei conviventi. Se il serbatoio è loro, la prima telefonata è a loro: rimozione, svuotamento e ritiro del recipiente sono affari del distributore, non tuoi. Chiamare per primo uno scavatore significa pagare un lavoro che qualcun altro doveva fare, e farlo male.
Terza differenza: la soglia antincendio. Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, l'attività 4 riguarda i depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi e, alla lettera b, quelli disciolti o liquefatti «per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³», con i depositi di GPL fino a 5 metri cubi in categoria A, da 5 a 13 in B, oltre i 13 in C. Trecento litri. Per i liquidi, invece, l'attività 12 dello stesso allegato parte dai depositi di capacità geometrica complessiva superiore a un metro cubo. Lo stesso volume che per il gasolio è sotto soglia, per il GPL è ampiamente dentro: ecco perché una cisterna di GPL da mille litri sotto il prato è, sul piano antincendio, molto più «istituzionale» di una di gasolio pari misura. C'è una SCIA depositata al Comando dei vigili del fuoco prima dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 151/2011, e ci sono gli obblighi dell'articolo 6: mantenere in efficienza le misure antincendio secondo le cadenze indicate dal Comando e annotare controlli, verifiche e manutenzioni in un apposito registro.
Per i depositi domestici il DPR 151/2011 ha però una corsia sua. L'articolo 11, comma 2, prevede che all'istanza per la messa in esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a cinque metri cubi, non a servizio di altre attività dell'Allegato I, si alleghino la dichiarazione di conformità dell'articolo 7 del decreto ministeriale 37/2008, una dichiarazione del titolare sul rispetto delle prescrizioni antincendio e una planimetria del deposito firmata da un professionista o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Quella planimetria, se esiste ancora, è il documento che dice dove sta esattamente il serbatoio e dove passano le tubazioni.
Perché «se esiste ancora» non è una battuta. C'è un'ultima asimmetria, ed è quella che rende i serbatoi GPL difficili da rintracciare sulla carta: l'articolo 17 del decreto legislativo 128/2006 dice che l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del DPR 380/2001. Nessun titolo edilizio, quindi nessuna traccia in pratica edilizia. Chi compra una casa con un serbatoio GPL interrato non lo trova cercando in Comune fra i permessi: lo trova guardando il pozzetto stagno con il coperchio chiudibile a chiave che la regola tecnica del 2004 impone al punto 5.2, o i picchetti che segnalano l'ingombro del serbatoio nei complessi residenziali fino a quattro famiglie senza recinzione dedicata.
Sul lato ambientale la differenza è netta, ma va detta con onestà. Un rilascio di GPL non lascia nel terreno i fanghi e la macchia scura che lascia il gasolio, e quindi non porta quasi mai al piano di caratterizzazione che segue una cisterna di nafta bucata. Questo non significa che il Testo Unico Ambientale non c'entri: nell'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006, fra le «condizioni di emergenza» che impongono interventi immediati, ci sono proprio le concentrazioni di vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività e il pericolo di incendi ed esplosioni. E resta identico l'altro pezzo del mestiere: dentro un serbatoio, di qualunque cosa sia stato pieno, si lavora alle condizioni del DPR 177/2011, che all'articolo 2 riserva le attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati a imprese e lavoratori autonomi qualificati.
La regola d'oro, allora, è una sola e va in senso contrario all'istinto: con il gasolio si comincia dal terreno, con il GPL si comincia dall'aria e dal telefono. Leggi la targhetta, chiama la società scritta sopra, e non far aprire niente a nessun altro prima che il serbatoio sia stato svuotato e reso sicuro da chi è addestrato a farlo.
Fonti: decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, articoli 1, 4 e 6 e allegato, punti 5.2, 7, 9, 11 e 19, Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004; decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, articoli 16 e 17, testo vigente consultato su Normattiva; DPR 1° agosto 2011, n. 151, articoli 4, 6 e 11 e Allegato I, attività 4 e 12, Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 240; DPR 14 settembre 2011, n. 177, articolo 2. La cornice antincendio del GPL è nazionale; restano regionali e comunali le regole su scavo, gestione delle terre e comunicazioni ambientali, da verificare al Comune e all'ARPA competenti.
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