Serbatoi Interrati / Guide
Che documenti restano in mano al proprietario dopo l'intervento
A cantiere smontato resta una cartellina, ed è l'unica prova che il lavoro è stato fatto. Cosa ci deve essere dentro, e quale foglio arriva settimane dopo.

Il giorno in cui l'impresa smonta il cantiere il prato è rimesso, il pozzetto è chiuso e sembra finita. In realtà la parte che conta comincia adesso, perché di tutto quel lavoro a te resta soltanto della carta. Fra dieci anni, davanti a un notaio o a un acquirente diffidente, quella carta sarà l'unica prova che il gasolio che stava sotto il giardino è finito dove doveva finire. Conviene sapere in anticipo cosa pretendere, perché chiederlo dopo è molto più difficile.
Il documento centrale è il formulario di identificazione del rifiuto. L'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che il trasporto dei rifiuti eseguito da enti o imprese è accompagnato da un formulario da cui devono risultare nome e indirizzo del produttore e del detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'istradamento, nome e indirizzo del destinatario. Ce ne sarà uno per il contenuto liquido e i fanghi di fondo e, in genere, un altro per il manufatto stesso se viene estratto e portato via. Sul numero di copie oggi convivono due modalità: quella tradizionale in quattro esemplari descritta dall'articolo 193, e quella con codice univoco prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 per i produttori non iscritti al RENTRI, da riprodurre in due copie secondo il modello dell'allegato II. Quale delle due ti capiti davanti dipende da come lavora l'impresa; quello che non cambia mai è che le copie vanno conservate per tre anni.
Poi c'è il foglio che non ti danno il giorno stesso, ed è il più importante di tutti. L'articolo 188 dice che la consegna dei rifiuti non costituisce esclusione automatica della responsabilità del produttore, e che questa è esclusa quando il detentore ha ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore, oppure quando, scaduto quel termine, ha comunicato alle autorità competenti di non averlo ricevuto. Quella copia di ritorno, con il timbro dell'impianto e il peso effettivamente accettato, è il pezzo che chiude la pratica. Se non arriva, segnati la scadenza sul calendario: i tre mesi non sono un modo di dire.
Un dettaglio utile per capire chi risponde di cosa: sempre l'articolo 193 precisa che nella compilazione del formulario ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, e che il trasportatore non risponde di quanto indicato dal produttore, salvo le difformità riscontrabili con la comune diligenza. Non firmare distrattamente una descrizione del rifiuto che non hai capito.
Il secondo documento va chiesto prima che il camion arrivi, non dopo. L'articolo 212 stabilisce che l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per svolgere raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione, e che va rinnovata ogni cinque anni; il decreto 3 giugno 2014, n. 120 elenca le categorie, fra cui la 4 per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, la 5 per quelli pericolosi e la 9 per la bonifica dei siti. Serve la visura, e serve leggerla, perché le categorie devono coprire davvero quello che l'impresa farà a casa tua: l'articolo 256 punisce con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro chi svolge queste attività senza la prescritta autorizzazione o iscrizione, con la reclusione da uno a cinque anni se i rifiuti sono pericolosi.
Il terzo pezzo riguarda le persone che entrano nel manufatto. Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 dice all'articolo 2 che qualsiasi attività lavorativa negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, ed elenca i requisiti che compongono la qualificazione. Non esiste un bollino: esiste una dichiarazione. Chiedi che l'impresa attesti per iscritto di possedere quei requisiti per il lavoro che sta per fare. Costa una firma e mette agli atti una responsabilità.
Su un punto bisogna essere onesti: per un privato che dismette una cisterna domestica non c'è una norma nazionale che imponga all'impresa un verbale in formato prestabilito. La relazione tecnica finale è un obbligo contrattuale, non di legge, e se non la chiedi nel preventivo rischi di non vederla. Chiedila con dentro cose verificabili: che cosa è stato tolto e in che quantità, come è stata fatta la disgassificazione e con quale esito la misura dell'atmosfera interna, che fine ha fatto il contenitore, in che stato è rimasto lo scavo, foto datate delle fasi principali. Se il terreno è stato analizzato, in cartellina finiscono anche i rapporti di prova del laboratorio; e se durante il lavoro qualcosa è emerso senza superare le soglie, l'articolo 242 prevede che si ripristini la zona dandone notizia con apposita autocertificazione al comune e alla provincia entro quarantotto ore dalla comunicazione: anche quella è roba tua, fattene dare copia.
Manca un ultimo foglio, ed è quello di cui non si può dire nulla di valido per tutta Italia: l'eventuale comunicazione di dismissione all'amministrazione. Non esiste un obbligo nazionale, esistono regole regionali e comunali che cambiano da un comune all'altro. Se nel tuo comune quella comunicazione c'è, va presentata e conservata insieme al resto; se non c'è, l'impresa deve dirtelo, non lasciarti nel dubbio. È l'ultima telefonata all'ufficio ambiente, e si fa prima di pagare il saldo.
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Di' capacita' del serbatoio, cosa conteneva e quanto e' accessibile il punto: sono le tre cose che cambiano il preventivo.
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