Serbatoi Interrati / Guide
Serbatoio GPL interrato: perché il fornitore c'entra e come si verifica
Nella maggior parte delle utenze domestiche il manufatto è della società che fornisce il gas. C'è una targhetta che lo dice, e una norma che impone di metterla.

L'errore che si vede più spesso, quando qualcuno deve togliere di mezzo un serbatoio di GPL interrato, è applicargli il copione del gasolio: chiamo un'impresa, arriva l'autospurgo, si aspira il residuo, si scava, si porta via. Non funziona così, e non per burocrazia: perché le due sostanze si comportano in modo opposto e le norme che le governano sono scritte attorno a quel comportamento. Il gasolio è un liquido, se esce va giù e lascia una macchia che si misura con le analisi; il GPL è un gas liquefatto sotto pressione, e la fase gassosa è più pesante dell'aria: non sale e non si disperde, scorre in orizzontale a filo del terreno e cerca il punto più basso. Un pozzetto, un cunicolo, una griglia di fogna, una bocca di lupo che dà su una taverna.
Non è una spiegazione da divulgatore, è il criterio con cui è scritta la regola tecnica. Il decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, approva la regola tecnica per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi. Al punto 7 del suo allegato, elencando gli elementi da cui il manufatto deve tenersi a distanza, non parla solo di edifici ma di aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione e aperture poste al piano di posa e comunicanti con locali sotto il piano di campagna; e quando ammette la riduzione delle distanze con l'interposizione di un muro spiega che quel muro serve perché il percorso orizzontale di un eventuale rilascio abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. Tutta la norma è costruita sull'idea che il gas cammini raso terra.
La prima conseguenza pratica riguarda chi tocca cosa. Un serbatoio di GPL «vuoto» non è vuoto: contiene fase gassosa in campo di infiammabilità e spesso un residuo liquido sul fondo. La stessa regola tecnica prevede al punto 11 che ciascun manufatto sia dotato, fra gli accessori indispensabili, di organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza, e al punto 19 che lo svuotamento dal GPL residuo, consentito in caso di dismissione, verifica o manutenzione, sia effettuato da personale all'uopo addestrato e provvisto di apposita attrezzatura, che può essere costituita anche da un sistema di autocaricamento in dotazione all'autocisterna. Tradotto: il GPL residuo se lo riprende chi lo ha portato, dagli attacchi previsti sul manufatto. Non lo aspira un autospurgo e non lo si fa evaporare aprendo una valvola in giardino.
La seconda conseguenza è la domanda che quasi nessuno si fa: di chi è quel manufatto. Nella grande maggioranza delle utenze domestiche non è del proprietario di casa ma della società che fornisce il gas, installato in comodato. E c'è una norma che lo rende verificabile in trenta secondi: il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, all'articolo 16, comma 7, prescrive che sui serbatoi installati presso l'utenza sia chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice. Quella targhetta è la prima cosa da leggere. Lo stesso articolo 16 obbliga inoltre l'impresa distributrice a coprire con un'assicurazione la responsabilità civile per i danni conseguenti all'uso dei recipienti, compresa quella dell'utente e dei conviventi.
Se la targhetta porta un nome, la prima telefonata è a quel nome, non a uno scavatore: svuotamento, ritiro del recipiente e rimozione sono affari del distributore, e i termini li detta il contratto di fornitura. È la scoperta che può chiudere la pratica prima di aprirla, e nella direzione giusta. Far cominciare i lavori a qualcun altro significa pagare un intervento che doveva fare un altro, e farlo in un modo che nessuno ha titolo per fare. Se invece il manufatto lo hai acquistato tu, l'onere è tuo, ma è comunque il contratto a dirlo per primo.
Sul piano della prevenzione incendi la soglia è molto più bassa di quanto si immagini. Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151 l'attività 4 riguarda i depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi e, alla lettera b, quelli disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 metri cubi, con i depositi di GPL fino a 5 metri cubi in categoria A, da 5 a 13 in B e oltre i 13 in C; per i liquidi, invece, l'attività 12 parte dai depositi di capacità superiore a un metro cubo. Trecento litri contro mille: lo stesso volume che per il gasolio è sotto soglia, per il GPL è ampiamente dentro. Per i depositi domestici l'articolo 11, comma 2, prevede una corsia dedicata, con dichiarazione di conformità, dichiarazione del titolare sul rispetto delle prescrizioni e planimetria del deposito firmata: quella planimetria, se esiste ancora, è il documento che dice dove sta esattamente il manufatto e dove passano le tubazioni.
Il «se esiste ancora» non è una battuta, ed è l'ultima asimmetria da conoscere: l'articolo 17 del decreto legislativo 128/2006 stabilisce che l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del DPR 380/2001. Nessun titolo edilizio, quindi nessuna traccia in pratica edilizia: chi compra una casa con un manufatto di questo tipo non lo trova cercando in Comune fra i permessi, lo trova guardando il pozzetto stagno con il coperchio chiudibile a chiave che la regola tecnica del 2004 impone al punto 5.2, o i picchetti che ne segnalano l'ingombro.
Sul lato ambientale la differenza va detta con onestà: un rilascio di GPL non lascia nel terreno i fanghi e la macchia scura del gasolio, e quindi non porta quasi mai al piano di caratterizzazione che segue una cisterna di nafta bucata. Questo non vuol dire che il Testo Unico Ambientale non c'entri, perché l'articolo 240 del decreto legislativo 152/2006 include fra le condizioni di emergenza proprio le concentrazioni di vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività e il pericolo di incendi ed esplosioni. E resta identico l'altro pezzo del mestiere: dentro un manufatto, di qualunque cosa sia stato pieno, si lavora alle condizioni del DPR 14 settembre 2011, n. 177. La regola d'oro va in senso contrario all'istinto: con il gasolio si comincia dal terreno, con il GPL si comincia dall'aria e dal telefono.
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